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LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO SISMICO

Protezione dai terremoti in Azienda
Riportiamo un passaggio tratto dalla Prefazione dell’autore de “La valutazione del rischio sismico ai sensi del D.Lgs. 81/’08”.

Ma può un sisma, essere ricondotto ad un rischio da valutare per la sicurezza dei lavoratori ai sensi del D.Lgs. 81/08?. A tal proposito analizziamo alcuni articoli del D. Lgs. 81/08:
L’articolo 17, “Obblighi del datore di lavoro non delegabili”, recita al comma 1, lettera a): «La valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall’articolo 28».
Proprio questa dicitura “tutti i rischi”, fu infatti alla base di un proficuo dibattito nell’ottobre del 2012, quando il Procuratore Beniamino Deidda, al tempo Procuratore della Repubblica a Prato, relatore presso la convention, “Sicurezza e lavoro” di Modena ci informò del fatto che molte procure dell’Emilia Romagna avendo avviato delle indagini, avevano delegato i servizi di prevenzione delle Aziende USL (in Emilia Romagna gli SPSAL – Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro, e dunque l’Organo di vigilanza per antonomasia competente in materia di reati e contravvenzioni nell’attuale quadro sanzionatorio in materia di sicurezza sul lavoro) ad indagare sulle morti accorse ai lavoratori rimasti uccisi in alcuni capannoni industriali. L’ipotesi di reato? Omicidio, disastro e lesioni colpose.
Infatti tutte le maggiori testate giornalistiche (Il Resto del Carlino, Repubblica, Il Fatto Quotidiano ecc..) avevano dato la notizia, il 17 settembre del 2012, per cui 40 persone risultavano indagate per il crollo dei capannoni (tra queste risultavano iscritte nel registro degli indagati, oltre i progettisti, gli esecutori dei lavori, anche i proprietari delle aziende).
Certamente un atto dovuto, visto che morirono nel crollo dei capannoni 11 persone.
Parallelamente alla inchiesta della Procura di Modena, ne era stata aperta una anche dalla Procura di Ferrara per la morte di quattro lavoratori durante la prima scossa. In questo caso l’indagine era rivolta alla palese violazione della sicurezza sul lavoro (come conferma la Nuova Ferrara in un articolo del 10 settembre 2015).
Il Procuratore Deidda, impostò il suo intervento, ponendo l’attenzione sul fatto che per l’indagine era stata conferita delega allo SPSAL, ipotizzando quindi delle implicazioni riguardo al mancato rispetto della normativa antinfortunistica.
Lo stupore in sala fu forte. Un terremoto o meglio, la probabilità di accadimento di un terremoto va inserito nel Documento di Valutazione dei rischi? Un terremoto, un evento totalmente naturale ed imprevedibile, deve rientrare tra i rischi che il Datore di lavoro ha obbligo di valutare secondo il D.Lgs. 81/08 alla stessa stregua di un rischio specifico della sua attività quale può essere il rischio da sovraccarico biomeccanico, l’uso di videoterminali e/o di sostanze chimiche pericolose?
Secondo i Magistrati emiliani questa era la tesi. Gli imprenditori avevano omesso un rischio, che nei fatti non solo si era verificato, ma aveva provocato la magnitudo/danno e conseguentemente il rischio maggiore, perchè alcuni lavoratori erano rimasti uccisi durante il terremoto (seconda scossa) intercorso durante l’orario lavorativo.
Lo sgomento e lo smarrimento tra noi operatori del settore presenti in sala, fu forte. Da consulenti in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, ci domandavamo, confusi e poco persuasi, “ma allora il DVR fatto per Tizio non è in regola con la normativa”? Ed ancora, “ma possibile che un evento naturale possa essere considerato un rischio aziendale”?
Purtroppo la confusione e lo smarrimento nella sala continuarono a regnare sovrani, perchè da un lato il Procuratore Deidda ci lasciava intendere di non essere d’accordo al 100% con i suoi colleghi emiliani, ma non solo. Ci trovavamo di fronte all’ennesima lacuna (forse!) del D.Lgs. 81/08. Al di là delle chiacchiere tra noi consulenti ed al di là del convegno e di tutte le tesi in esso esposte e commentate, rimaneva un fatto. C’era stato un terremoto (FATTO!), alcuni lavoratori durante l’orario di lavoro sono rimasti uccisi dal crollo del loro posto di lavoro (FATTO!) ed a seguito di ciò i rispettivi datori di lavoro risultavano indagati e rinviati a giudizio per omicidio, disastro e lesioni colpose (FATTO!).
Di lì la decisione di approfondire la questione, che una volta digerita mi ha portato a voler scrivere un testo che possa aiutare il Datore di lavoro ad una corretta valutazione del rischio sismico, che di fatto, a torto o a ragione, rientra tra i rischi lavorativi che interessano la corretta applicazione del D.Lgs. 81/08.

Questo il punto vero, anche per rispondere alla domanda che ci eravamo posti all’inizio e che avevamo lasciato in sospeso (“ma può un sisma, essere ricondotto ad un rischio da valutare per la sicurezza dei lavoratori ai sensi del D.Lgs. 81/08?”). Inutile discutere od ancor più filosofeggiare se sia corretto o meno considerare il rischio sismico un rischio dell’Azienda oppure no. Per questo tipo di fenomeno, delle Procure hanno indagato i Datori di lavoro e questo era il FATTO. Un dato certo ed assoluto. Un indagine, che fondata o meno, comportava serie implicazioni per il Datori di lavoro coinvolti. Quindi la necessità di una assistenza legale, un eventuale fermo della produzioni, costi legati alle indagini, tensioni e traumi psicologici, disagio sociale nel sentirsi in qualche modo colpevole per la morte di qualcuno. Per semplificare: un peso gravissimo per una persona perbene.

Il punto allora fu questo. Possiamo stare qui a parlare per ore se il sisma sia o no un aspetto da valutare all’interno del Documento di Valutazione del Rischio – DVR per l’azienda, ma da Consulente volendo aiutare e consigliare al meglio il Datore di lavoro, sono subito arrivato alla conclusione che è fondamentale riportare nel DVR una sezione specifica sul rischio sismico.
Nel testo, quest’ultimo, viene ampiamente definito nelle sue tre componenti principali, e viene anche riportato un esempio di concreta applicazione (caso di studio) che spero potrà essere di aiuto ai Colleghi consulenti o a qualche Datore di lavoro che si trovi per la prima volta ad affrontare il problema.
Il tutto in un’ottica di fornire una consulenza di elevata qualità e spessore, in quanto profondamente convinto della nobiltà della professione di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione – RSPP e certo che “chi salva una vita, salva il mondo intero” (citazione tratta dal Talmud uno dei testi sacri ebraici).

Entrerei pertanto nell’ottica di idee che vi è l’obbligo per il datore di lavoro di valutare tutti i rischi e non solo quelli strettamente legati all’attività produttiva ed alle caratteristiche del sito produttivo, ma anche quelli legati alla sua posizione geografica. Quindi nella valutazione del rischio bisogna prendere in considerazione anche le probabilità che si verifichino alluvioni o altre calamità naturali; nel nostro caso ci riferiamo principalmente ad un terremoto.
Una tale impostazione di ragionamento la si ritrova più comunemente durante la redazione di un piano di emergenza, dove il terremoto viene appunto indicato come una possibile emergenza che può verificarsi e quindi si riportano, al suo interno, procedure da seguire per l’evacuazione e la messa in sicurezza dei lavoratori.